COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA FORNITURA (art. 1 Legge 311 del 30/12/2004).
La Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005) ed il provvedimento n. 194022 del 14/12/2007 hanno stabilito, anche per le aziende che forniscono il servizio idrico, l’obbligo di richiedere a tutti i propri utenti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata.
Il modulo dovrà essere compilato da colui che ha sottoscritto il contratto di fornitura, risultando l’intestatario della stessa, anche se diverso dal proprietario dell’immobile, come nel caso di inquilino, usufruttuario, comodatario, ecc. I dati raccolti verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate (Anagrafe Tributaria), e utilizzati dalla stessa per contrastare fenomeni evasivi ed elusivi.
In caso di mancato invio dei dati o di trasmissione di dati inesatti od incompleti, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli fiscali sull’utente, con applicazione di una sanzione amministrativa per un importo che va da € 103,00 a € 2.065,00 (art. 13, comma 1, lettera c) del D.P.R. 605 del 29/09/1973, modificato dall'art. 2 del D.L. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 02/12/05).
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte dell’utente, il Gestore è tenuto a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico dell’utente stesso.