Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state normate in Italia con il Decreto Milleproroghe 162/2019, attraverso cui è stata promossa la legge che le riconosce ufficialmente. Come indicato dalla normativa, le comunità energetiche sono definite soggetto giuridico basato sulla partecipazione volontaria e può essere costituito da piccole e medie imprese, persone fisiche, enti territoriali o autorità locali. La sola restrizione imposta fa riferimento alle aziende: in questo caso, la produzione e cessione dell’energia all’interno della comunità energetica costituita non deve rappresentare l’attività principale.
L’altra configurazione prevista è quella dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile, con cui una serie di soggetti privati possono produrre e vendere energia elettrica da fonti rinnovabili in modo autonomo a più utenze sul territorio. Riguardo ai finanziamenti, invece, le comunità energetiche in Italia possono ottenere un beneficio tariffario per 20 anni gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici) e, ulteriori risorse, arrivano dal Pnrr: il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro per promuovere lo sviluppo di comunità energetiche nei Comuni sotto i cinquemila abitanti. Con quale obiettivo? Installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica che, ipotizzando una produzione annua da fotovoltaico di 1.250 kWh per ogni kW, andrebbe a produrre circa 2.500 GWh annui. Una potenza in grado di evitare l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.